scarica lo statuto in versione doc o pdfL'anno 2006 nel giorno 25 del mese di settembre si sono riuniti in CRECCHIO (Ch) alla via Villa Baccile i Sigg.ri:
- BUBICI ANTONIO, nato a Roma il 16/12/78 e residente ad Ortona (Ch) in via Roma n. 29 cf BBCNTN78T16H501R
- CANTOLI MERINDA, nata a Guardiagrele (Ch) il 15/04/1978 e residente a Crecchio (Ch) in via Villa Baccile n. 42 cf CNTMND78D55E243H
- CARINCI ILENIA, nata a Ortona (Ch) il 30/03/1978 e residente a Ortona (Ch) in c.da Cucullo n. 33 cf CRNLNI78C70G141Z
- DE IURE ANTONIO, nato a Ortona (Ch) il 19/09/1978 e residente a Ortona (Ch) in c.da Villa Pincione, cf DRENTN78G19P141D
- DI NARDO MAURIZIO, nato a Ortona (Ch) il 18/02/1978 e residente a Ortona (Ch) in via Martiri Ortonesi n. 37 cf DNRMRZ78B18G141Y
Si conviene che:
n. 1
L’Associazione fonda i suoi principi e la sua organizzazione
secondo il modello democratico.
Tutti gli associati e i meri fruitori, siano essi occasionali, eccezionali
o stabili, godono del medesimo rispetto, intellettuale e personale.
n. 2
Il fine dell’associazione è la comunicazione politica e culturale, con l’obiettivo di favorire lo scambio di idee e la crescita intellettuale.
A tale scopo l’Associazione si adopera attraverso:
organizzazioni di dibattiti, iniziative editoriali, attività di
studio, di ricerca, di formazione e di aggiornamento culturale, tavole
rotonde, convegni, conferenze, congressi, inchieste, proiezioni di film
o materiale equipollente, incontri, spettacoli e qualsiasi altra
attività ritenuta utile.
n. 3
L’Associazione non impone, né promuove, né
sponsorizza: ideologie, idee, modelli, credi, colori o bandiere che
siano incompatibili con i principi e i fini del presente statuto.
Chiunque nella sua personale partecipazione è chiamato a
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o
ogni altro mezzo di diffusione.
n. 4
L’Associazione si compone degli:- associati ordinari
- associati fruitori
- associati benemeriti
Ai primi è rimesso il compito di organizzare
l’attività associativa.
Gli associati benemeriti sono coloro che si sono distinti per aver
contribuito finanziariamente o con donazioni alla vita
dell’associazione o per aver svolto attività a favore
della stessa sostenendola e valorizzandola.
L’adesione degli associati ordinari è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo.
L’appartenenza all’associazione impegna gli aderenti al
rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi
rappresentativi secondo le competenze statuarie.
n. 5
L’Associazione si regola per mezzo di propri organi, disciplinati nello statuto. Coloro che compongono i predetti organi hanno lo scopo di raggiungere gli obiettivi descritti al numero 2.
n. 6
L’Associazione si adopera affinché le proprie iniziative vengano portate a conoscenza di terzi, in quanto, tale momento è ritenuto fondamentale al raggiungimento degli obiettivi preposti.
n. 7
L’organizzazione dell’Associazione, che ha carattere volontario, sarà regolata nel rispetto degli impegni personali, fermo restando, la dedizione che ognuno è chiamato ad assolvere.
n. 8
Gli associati fruitori, gli associati benemeriti e i meri fruitori vengono messi in condizione di esprimere idee e proposte riguardo le attività e l’organizzazione. Spetterà agli associati ordinari dare seguito alle loro richieste quando compatibili con i principi fondamentali dello statuto e con le esigenze ed i mezzi al momento a disposizione dell’Associazione.
n. 9
L’Associazione possiede un fondo comune.
Gli associati ordinari sono tenuti a versare la quota associativa
all’atto dell’adesione, nei modi e nei tempi previsti.
STATUTO
- DELL’ORGANIZZAZIONE –
Art. 1
Sono organi dell’Associazione:- Assemblea degli associati ordinari
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Tesoriere
Statuto
- Delibere dell’Assemblea degli associati ordinari
- Decisioni del Consiglio direttivo
- Prassi del Presidente
- Prassi generale
CAPO I -DEGLI ASSOCIATI-
SEZ. I – Associati ordinari-
Art. 2
Gli associati ordinari si suddividono in: associati fondatori e
associati aggiunti.
Sono associati fondatori tutti coloro che hanno aderito allo Statuto
all’atto della costituzione dell’Associazione.
Sono associati aggiunti tutti coloro che hanno aderito all’associazione
in un momento successivo alla costituzione dell’Associazione, entrando
a far parte dell’Assemblea.
L’ingresso degli associati aggiunti è formalizzato dal
Consiglio Direttivo in funzione di Ufficio di segreteria ai sensi
dell’art. 5 ter.
Art. 3
Tutti gli associati sono tenuti a versare, all’atto
dell’adesione, la quota associativa, nelle mani del Consiglio
direttiva
Se entro tre mesi dal giorno dell’adesione, e comunque prima
della data di convocazione dell’assemblea chiamata ad eleggere la
cariche sociali, non è stato adempiuto tale obbligo, viene persa
ex nunc la qualità di associato, salvo deroghe
dell’Assemblea.
Art. 4
Ai fini della convocazione dell’Assemblea degli associati
ordinari, è necessaria la richiesta di almeno tre associati
ordinari da presentarsi nelle mani del Consiglio Direttivo con la
consegna degli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
Ogni associato nell’Assemblea ha diritto di voto; ha diritto di
ricevere informazioni sull’attività esecutiva; ha diritto
di partecipare all’attività organizzativa, nonché
di rifiutarsi; ha diritto di candidarsi alle cariche
dell’Associazione; ha diritto di recedere senza preavviso
dall’Associazione o con congrua comunicazione dalle cariche
ricoperte.
Art. 5
La qualità di associato può venire meno per i seguenti motivi:- Recesso dell’associato
- Mancato versamento, nel termine previsto, della quota associativa
- Motivi di indegnità accertata dall’Assemblea, la quale, con
mozione presentata dieci giorni prima della delibera (a meno che l’Assemblea
non stabilisca diversamente, ma con decorrenza non inferiore ai tre giorni),
a firma di almeno tre associati, con voto favorevole di quattro
associati su cinque, escluso l’interessato, decide per l’estromissione
dell’associato.Sono da considerarsi motivi di indegnità qualunque
fatto, condotto con colpa grave o dolo, che sia volto a menomare l’esistenza
o l’efficienza dell’Associazione, in maniera permanente o
momentanea. Tra questa ipotesi sono compresi i fatti lesivi del patrimonio
e le violazioni ai “Principi fondamentali” del presente statuto.
Il Consiglio direttivo preso atto: della richiesta di recesso, decorrenza del termine ai fini dei versamenti, della delibera assembleare, ne dà comunicazione agli associati.
SEZ. II – Associati fruitori-
Art. 5 bis
Gli associati fruitori sono coloro che hanno aderito
all’associazione condividendone i fini e presupposti; pur essendo
parte integrante dell’associazione, hanno deciso, liberamente e
senza condizioni, di non comporre l’Assemblea.
L’adesione all’associazione degli associati fruitori
è a tempo determinato per la durata dell’anno solare.
Anche tale categoria è chiamata a corrispondere una quota di
iscrizione, stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio
direttivo.
Contestualmente all’atto di adesione il richiedente è
chiamato al versamento della quota d’iscrizione, inoltre, viene
invitato a prendere visione dello statuto, in particolare del cap I
sez. II dello stesso. La quota versata non sarà restituita.
Decorso l’anno d’iscrizione, se non c’è stata
richiesta di rinnovo, si perde automaticamente la qualità di
associato. Qualora si addivenga, solo in un secondo momento,
all’ipotesi dell’art 5 ter., la somma annuale versata
sarà sottratta alla quota associativa di cui all’art. 3.
Tale categoria di associati ha diritto di ricevere informazioni sull’attività
esecutiva ed organizzativa. Viene persa la qualità di associato nelle
ipotesi dell’art. 5 n° 1 e 3 fin quando compatibili.
Tali associati sono sottoposti ad un trattamento economico differente
da quello degli associati ordinari.
Art. 5 ter
Gli associati fruitori possono decidere in qualsiasi momento, liberamente e senza impedimenti, di acquisire lo status di associato aggiunto con tutti i diritti e doveri che ne derivano. E’ sufficiente in tal proposito una richiesta formale da presentarsi nelle mani del Consiglio Direttivo in funzione di Ufficio di Segreteria. Il Consiglio non potrà mai opporsi a tale richiesta.
CAPO II -DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI ORDINARI-
Art. 6
L’Assemblea degli associati ordinari è l’organo
sovrano dell’Associazione; hanno diritto di partecipare
all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati
ordinari.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria con data fissata dal
Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro l’ultima
settimana di marzo, salvo diversa decisione dell’Assemblea ma mai
oltre il 7 giugno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e
del bilancio preventivo. Per l’eventuale rinnovo delle cariche
sociali sarà osservata la procedura prevista all’art.11.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio
Direttivo su richiesta:
- del Presidente
- di un membro del Consiglio
- di almeno tre associati
- Dal Tesoriere nei casi previsti dall’art. 18
Il Consiglio Direttivo, ricevuta richiesta di convocazione e presentatigli
i relativi argomenti da inserire nell’ordine del giorno, fisserà
la data, il luogo e l’ora della convocazione e ne darà a sua
cura comunicazione per mezzo di posta elettronica a tutti gli associati
ordinari almeno 12 ore prima dell’ultima modifica dell’ordine
del giorno. Nel caso in cui la richiesta provenga dal Tesoriere ai sensi
dell’art. 18, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea
entro 3 giorni.
L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Consiglio
Direttivo (o dal Tesoriere limitatamente alle ipotesi dell’art.
15) in presenza di fatti di estrema e provata urgenza o
necessità, tali da mettere in pericolo l’attività
dell’Associazione; la convocazione, in tal caso, non è
soggetta al rispetto delle formalità al comma precedente.
Nell’Assemblea straordinaria potranno essere discusse e
deliberate solo le materie che ne hanno giustificato la convocazione e,
comunque, tali delibere dovranno essere sempre convalidate entro 15
giorni dall’Assemblea ordinaria a pena di inefficacia.
Art. 7
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua
assenza da un membro del Consiglio direttivo incaricato dallo stesso
Presidente.
La riunioni assembleari sono di regola a porte aperte. Il Presidente,
sentiti gli associati, può escludere la presenza di pubblico.
Nell’Assemblea si discute degli argomenti all’ordine del
giorno; è ammessa la discussione di tutte quelle materie
attinenti o consequenziali a quelle indicate nell’ordine.
L’ordine del giorno può essere integrato in qualsiasi
momento nel corso dell’assemblea, ma è necessaria
l’unanimità dei presenti e il voto favorevole del
Presidente, che valuterà l’opportunità
dell’inserimento della materia anche in riferimento agli
associati assenti.
Art. 7 bis
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:- approva la modifica dello Statuto nelle forme dell’art. 22 e delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Presidente e il Tesoriere;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva l’indirizzo e il programma di gestione, comprensivo dei costi, formalizzato dal Consiglio direttivo;
- delibera sui motivi ex art.5 n°3 dello Statuto
Art. 8
L’Assemblea ordinaria è convocata regolarmente nel
rispetto degli artt. 6 e 7 e se sono presenti in prima convocazione la
metà arrotondata per eccesso degli associati ordinari; in
mancanza di tale quorum costitutivo, l’Assemblea sarà
riconvocata regolarmente, a cura del Consiglio Direttivo, non prima di
5 giorni e con il medesimo ordine del giorno, indipendentemente dal
numero degli intervenuti. Il quorum costitutivo deve sussistere in
tutte le delibere. Tale comma non si applica in caso di assemblea
straordinaria.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con voto
favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, salvo diversa
disposizione dello Statuto.
Le delibere vanno iscritte a verbale a pena di nullità ed
ordinate per numero e data a cura del Presidente. Nel verbale va
altresì indicato ogni elemento ritenuto utile dal Presidente o
dagli associati. Il verbale è custodito dal Presidente, che ne
è responsabile.
La delibere prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli
associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art. 8 bis
Il voto in assemblea ordinaria, ai fini della approvazione delle
delibere, può essere espresso per mezzo delega,
dall’associato ordinario che vi abbia interesse.
I deleganti non vengono conteggiati ai fini dei quorum costitutivi.
CAPO III -DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-
Art. 9
Il Consiglio direttivo è l’organo dell’Associazione che
ha il compito di porre in essere l’attività amministrativa
ed esecutiva; le sue attività e decisioni sono in rapporto di strumentalità
alle delibere assembleari ed ai dettami dello Statuto.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
- proporre all’Assemblea gli importi delle quote di iscrizione annuali delle varie categorie di associati;
- decidere sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi, in conformità alle delibere assembleari;
- stabilire le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nominare e revocare dirigenti e funzionari e impiegati ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
Il Consiglio direttivo svolge anche compiti di Ufficio di Segreteria
a disposizione di tutti gli associati o di terzi, per tutte le
questioni che riguardano l’assistenza, l’informazione e
l’organizzazione, rientranti nelle finalità
dell’Associazione.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in
dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
Art. 10
Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri e tra
questi è compreso il Presidente.
Senza formalità si riunisce e decide sempre a maggioranza, in
caso di parità prevale il voto del Presidente; le decisioni
vanno iscritte a verbale a pena di nullità ed ordinate per
numero e data a cura del Presidente. Il verbale è custodito dal
Presidente che ne è responsabile.
Il Consiglio e i suoi componenti sono tenuti ad informare l’Assemblea,
o qualsiasi associato che ne faccia richiesta, sia sulle attività
svolte sia sulle modalità con cui intende svolgerle.
Art. 11
I consiglieri vengono eletti dall’Assemblea e rimangono in
carica 1 anno (salvo i casi di responsabilità) o, comunque, fino
all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche
sociali, fissata di regola entro l’ultima settimana di marzo. I
consiglieri sono rieleggibili.
In caso di rinuncia, estromissione, recesso o revoca, colui che
sarà nominato nella prima assemblea ordinaria, rimarrà in
carica fino alla scadenza cui sarebbe incorso colui che è stato
sostituito.Già dal 10 marzo, ed entro 10 giorni
dall’assemblea, chiunque sia interessato può presentare al
Tesoriere per iscritto, con data, firma e sottoscrizione del ricevente
la propria candidatura. La data della convocazione è fissata
almeno 15 giorni prima dal Consiglio Direttivo uscente nel rispetto
dell’art. 6 quarto comma. Il candidato può sempre ritirare
la propria candidatura.Ai fini della nomina ogni associato possiede
cinque voti con cui indicherà la propria composizione ideale del
Consiglio direttivo assegnando un voto per ciascun candidato; i
candidati hanno a disposizione quattro voti e non possono esprimere
voto a proprio favore. Il voto è palese.Saranno nominati
consiglieri coloro che hanno ottenuto i maggiori voti. A parità
di voti è eletto chi ha ricoperto la carica in passato per
più tempo, a parità, il più anziano.
Art. 12
Di fronte al mancato rispetto delle delibere assembleari, dovuto a colpa, dolo o incapacità, su proposta di almeno tre associati da presentarsi almeno 10 giorni prima del voto in assemblea, con voto di 4 associati su 5, vi sarà revoca del mandato del consigliere. Il consigliere così revocato non potrà presentare candidatura per la medesima carica nella successiva nomina. Se il consigliere è il Presidente si osserveranno le disposizioni previste dall’art.15.
CAPO IV -DEL PRESIDENTE-
Art. 13
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, a tutti
gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e
del buon andamento degli affari sociali.
A tal fine può dar vita a prassi che avranno validità
solo se praeter o secundum Statuto, delibere assembleari o decisioni
del Consiglio.
Art. 14
Il Presidente è eletto subito dopo la nomina del Consiglio
direttivo tra i membri di questo che ne facciano richiesta.
Ciascun associato ha un solo voto a disposizione, escluso l’interessato.
Sarà eletto chi ottiene più voti, a parità chi ha ricoperto
in passato la carica per più tempo, in mancanza, chi ha ricoperto
in passato la carica di membro del Consiglio più a lungo, in mancanza,
il più anziano.
Nei casi di vacanza del Presidente per rinuncia, estromissione, recesso
o revoca, le funzioni del Presidente saranno attribuite, in attesa
della nomina sostitutiva dell’Assemblea, al consigliere che in
passato ha ricoperto la carica più a lungo, in mancanza, al
più anziano.
Art. 15
Il Presidente è chiamato a far rispettare lo Statuto
nonché le delibere assembleari. Si esonera da
responsabilità portando a conoscenza dell’Assemblea i
fatti o atti contrari alle norme statutarie o assembleari.
Qualora non ottemperi tale obbligo per colpa o dolo, su mozione di almeno
tre associati da presentare al Consiglio direttivo, viene chiamato a rispondere
in assemblea; questa è fissata dal Consiglio almeno 10 giorni prima.
La mozione è accolta con voto favorevole di 4 associati su 5. Il
Presidente così revocato non potrà ricoprire la carica di
consigliere per 2 anni dal giorno della delibera di revoca.
CAPO V -DEL TESORIERE-
Art. 16
Il Tesoriere è l’organo dell’Associazione
chiamato alla gestione della tesoreria dell’Associazione.
Il Tesoriere possiede la cassa e gli altri titoli appartenenti al
patrimonio dell’Associazione. Altresì detiene le scritture
necessarie alla descrizione dei movimenti patrimoniali in uscita e in
entrata. Ogni intervento sul patrimonio dell’Associazione deve
essere comunicato al Tesoriere che, personalmente, provvederà
all’annotazione nelle relative scritture.
Il Tesoriere è tenuto a far visionare periodicamente le
scritture al Consiglio direttivo e a collaborare con questo alla
vigilia della redazione del bilancio consuntivo; in più è
tenuto ad esibire le scritture all’Assemblea in caso di richiesta.
Le scritture sono tenute con diligente cura e non possono essere
conosciute da terzi non autorizzati dalla legge dello Stato italiano,
salvo delibera dell’Assemblea. Il Tesoriere è responsabile
dell’integrità e della correttezza delle scritture, del
regolare mantenimento della cassa e ne risponderà per dolo o per
colpa ai sensi dell’art. 5 comma primo n° 3.
Art. 17
Il Tesoriere, che non può ricoprire la carica di Consigliere,
è nominato subito dopo l’elezione del Presidente tra gli
associati ordinari che ne facciano richiesta. Resta in carica per tutta
la durata del Consiglio direttivo.
L’incarico di tesoriere può essere revocato in qualsiasi
momento a maggioranza dagli associati ordinari.
In caso di rinuncia, estromissione recesso o revoca (qualora l’Assemblea
non possa immediatamente provvedere) sarà momentaneamente sostituito
al Tesoriere un associato, incaricato dal Consiglio direttivo, che avrà
un mandato non superiore ai 30 giorni, termine entro il quale l’Assemblea
dovrà provvedere alla nomina, come stabilito ai sensi del primo comma
del presente articolo; la durata di tale incarico di sostituzione sarà
identica a quella in cui sarebbe incorso il tesoriere sostituito. Il nuovo
Tesoriere è tenuto a controllare l’attività svolta dall’associato
nominato dal Consiglio direttivo, qualora sussistesse.
Art. 18
Il Consiglio direttivo nella sua attività strumentale
all’Assemblea, conformemente al dettato dell’Art. 9,
può decidere di impegnare il patrimonio dell’Associazione
per l’espletamento delle diverse attività e competenze;
nell’eventualità che tali impegni finanziari eccedano i
dettami programmati o indirizzati dall’Assemblea, è
necessario che il Consiglio chieda l’autorizzazione al Tesoriere.
Il Tesoriere, valutato il contenuto delle delibere, se la cifra
è inferiore al 30% del massimo stabilito dall’Assemblea
per quella competenza o attività, è obbligato ad
autorizzare la spesa con riserva di comunicazione e a sua discrezione
deciderà se demandare tempestivamente la convocazione
dell’Assemblea ai sensi dell’Art. 6 quarto comma. Qualora
opti per la soluzione negativa, sarà obbligato a rendere noto
quanto avvenuto nella prima convocazione utile attraverso una relazione
scritta da addurre a verbale. L’Assemblea, qualora sia convocata
ai sensi dell’Art. 6 quarto comma, deciderà
l’opportunità della decisione del Consiglio e se questo ha
già sostenuto la spesa prenderà le opportune decisioni.
Se l’impegno del Consiglio è superiore al 30% del massimo stabilito
dall’Assemblea per quella competenza o attività, il Tesoriere,
ricevuta la richiesta, valuterà le delibere assembleari e l’importanza
della spesa, di conseguenza a sua discrezione deciderà se negare
l’autorizzazione o fare richiesta tempestiva di convocazione dell’Assemblea
in conformità all’Art. 6 quarto comma.
Le richieste di convocazione ai sensi dell’Art. 6 quarto comma
vanno fatte entro 12 ore dalla richiesta di autorizzazione.
CAPO VI -DEGLI ORGANI AUSILIARI-
Art. 19
Il Consiglio Direttivo può all’occorrenza dare vita a
organi ausiliari per lo svolgimento di attività che, per loro
natura, non potrebbero essere svolte dagli organi tipici
dell’Associazione.
Sono Commissioni quegli organi che, composti esclusivamente da
associati ordinari, si adoperano, nel rispetto dello Statuto, al
raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Consiglio direttivo o
dall’Assemblea.
Sono Comitati quegli organi che, composti non esclusivamente da
associati ordinari, si adoperano, nel rispetto dello Statuto, al
raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Consiglio direttivo o
dall’Assemblea. Alla direzione dei comitati possono essere posti
solo associati ordinari, il compito dei Direttori è di collegare
il Comitato all’Assemblea, o al Consiglio direttivo.
CAPO VII -DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-
Art. 20
I bilanci da approvare nei tempi previsti dall’Art. 6 secondo
comma, debbono restare a disposizione di tutti coloro i quali abbiano
interesse alla loro lettura nei 7 giorni che precedono
l’assemblea convocata per la loro approvazione.
All’Associazione è comunque vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali
durante la vita dell’associazione stessa, a meno che non si tratti
di rimborsi a spese effettivamente sostenute e approvate preventivamente
dagli organi dell’Associazione.
Art. 21
In caso di scioglimento, l’Assemblea designerà uno o
più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante
dalla liquidazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o
a fini di pubblica utilità.
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o
interpretazione del presente statuto e che potesse essere oggetto di
compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti
contendenti; in mancanza di accordo alla nomina provvederà il
Presidente del Tribunale di Chieti.
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa
riferimento alle norme di legge ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 22
Le norme del presente Statuto, comprensivo dei principi
fondamentali, potranno essere modificate solo dall’Assemblea in
seduta ordinaria.
Ai fini della modifica dello statuto è necessaria la
presentazione di una proposta di modifica completa in ogni sua parte a
firma di 3 associati ordinari su 10. Tale proposta, presentata al
Consiglio direttivo, sarà portata a conoscenza di tutti gli
associati, nelle forme opportune, almeno 15 giorni prima della
assemblea che deciderà della modifica.
L’assemblea sarà validamente riunita se interverranno in
prima convocazione 6 associati su 10, in seconda convocazione 5
associati su 10, dalla terza convocazione 4 associati su 10. Tra una
convocazione e l’altra non può intercorrere un tempo
inferiore ai 7 giorni.
La modifica sarà presa con il voto favorevole dei 2/3 degli
intervenuti.
Gli effetti della modifica valgono solo per il futuro e valgono per tutti
gli associati presenti e futuri.
Ai fini della modifica dei principi fondamentali si osservano le
disposizioni del presente articolo. Non possono mai essere modificati
nello spirito e negli intenti gli artt. 1, 2 e 3.
Sono soci fondatori:
- BUBICI ANTONIO, nato a Roma il 16/12/78 e residente ad Ortona (Ch) in via Roma n. 29 cf BBCNTN78T16H501R
- CANTOLI MERINDA, nata a Guardiagrele (Ch) il 15/04/1978 e residente a Crecchio (Ch) in via Villa Baccile n. 42 cf CNTMND78D55E243H
- CARINCI ILENIA, nata a Ortona (Ch) il 30/03/1978 e residente a Ortona (Ch) in c.da Cucullo n. 33 cf CRNLNI78C70G141Z
- DE IURE ANTONIO, nato a Ortona (Ch) il 19/09/1978 e residente a Ortona (Ch) in c.da Villa Pincione, cf DRENTN78G19P141D
- DI NARDO MAURIZIO, nato a Ortona (Ch) il 18/02/1978 e residente a Ortona (Ch) in via Martiri Ortonesi n. 37 cf DNRMRZ78B18G141Y
CAPO VIII -DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE-
Lett. A
Le norme del presente capo non sono applicabili per analogia.
La loro validità sarà limitata al periodo intercorrente
tra la fondazione dell’Associazione e la prima assemblea
ordinaria ex art. 6 secondo comma.
I principi fondamentali restano applicabili fin quando compatibili.
Lett. B
Il regime statutario degli associati resta applicabile in tutte le
sue parti, a meno che il Consiglio direttivo non deroghi espressamente.
I diritti fondamentali degli associati restano salvi.
Lett. C
Sono nominati consiglieri gli associati fondatori.
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