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L'anno 2006  nel giorno 25 del mese di settembre si sono riuniti in CRECCHIO (Ch) alla via Villa Baccile i Sigg.ri:
che convengono di costituire associazione con il nome ARIA NON CONDIZIONATA, con sede in Crecchio (CH) alla Villa Baccile n. 42, tra loro medesimi e tra quanti potranno aderire in seguito a norma del presente Atto Costitutivo, composto da 9 (nove) articoli e dal pedissequo Statuto, composto da 21 (ventuno) articoli e 3 (tre) articoli delle Disposizioni di Attuazione.
Si conviene che:
n. 1

L’Associazione fonda i suoi principi e la sua organizzazione secondo il modello democratico.
Tutti gli associati e i meri fruitori, siano essi occasionali, eccezionali o stabili, godono del medesimo rispetto, intellettuale e personale.

n. 2

Il fine dell’associazione è la comunicazione politica e culturale, con l’obiettivo di favorire lo scambio di idee e la crescita intellettuale.

A tale scopo l’Associazione si adopera attraverso: organizzazioni di dibattiti, iniziative editoriali, attività di studio, di ricerca, di formazione e di aggiornamento culturale, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, inchieste, proiezioni di film o materiale equipollente, incontri, spettacoli e qualsiasi altra attività ritenuta utile.

n. 3

L’Associazione non impone, né promuove, né sponsorizza: ideologie, idee, modelli, credi, colori o bandiere che siano incompatibili con i principi e i fini del presente statuto.
Chiunque nella sua personale partecipazione è chiamato a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione.

n. 4
L’Associazione si compone degli:

Ai primi è rimesso il compito di organizzare l’attività associativa.
Gli associati benemeriti sono coloro che si sono distinti per aver contribuito finanziariamente o con donazioni alla vita dell’associazione o per aver svolto attività a favore della stessa sostenendola e valorizzandola.
L’adesione degli associati ordinari è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’appartenenza all’associazione impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statuarie.

n. 5

L’Associazione si regola per mezzo di propri organi, disciplinati nello statuto. Coloro che compongono i predetti organi hanno lo scopo di raggiungere gli obiettivi descritti al numero 2.

 n. 6

L’Associazione si adopera affinché le proprie iniziative vengano portate a conoscenza di terzi, in quanto, tale momento è ritenuto fondamentale al raggiungimento degli obiettivi preposti.

 n. 7

L’organizzazione dell’Associazione, che ha carattere volontario, sarà regolata nel rispetto degli impegni personali, fermo restando, la dedizione che ognuno è chiamato ad assolvere.

 n. 8

Gli associati fruitori, gli associati benemeriti e i meri fruitori vengono messi in condizione di esprimere idee e proposte riguardo le attività e l’organizzazione. Spetterà agli associati ordinari dare seguito alle loro richieste quando compatibili con i principi fondamentali dello statuto e con le esigenze ed i mezzi al momento a disposizione dell’Associazione.

n. 9

L’Associazione possiede un fondo comune.
Gli associati ordinari sono tenuti a versare la quota associativa all’atto dell’adesione, nei modi e nei tempi previsti.


STATUTO


- DELL’ORGANIZZAZIONE –

Art. 1
Sono organi dell’Associazione:
Ai fini regolamentari hanno forza vincolante:
Statuto

CAPO I  -DEGLI ASSOCIATI-

SEZ. I – Associati ordinari-

Art. 2

Gli associati ordinari si suddividono in: associati fondatori e associati aggiunti.
Sono associati fondatori tutti coloro che hanno aderito allo Statuto all’atto della costituzione dell’Associazione.
Sono associati aggiunti tutti coloro che hanno aderito all’associazione in un momento successivo alla costituzione dell’Associazione, entrando a far parte dell’Assemblea.
L’ingresso degli associati aggiunti è formalizzato dal Consiglio Direttivo in funzione di Ufficio di segreteria ai sensi dell’art. 5 ter.

Art. 3

Tutti gli associati sono tenuti a versare, all’atto dell’adesione, la quota associativa, nelle mani del Consiglio direttiva
Se entro tre mesi dal giorno dell’adesione, e comunque prima della data di convocazione dell’assemblea chiamata ad eleggere la cariche sociali, non è stato adempiuto tale obbligo, viene persa ex nunc la qualità di associato, salvo deroghe dell’Assemblea.

Art. 4

Ai fini della convocazione dell’Assemblea degli associati ordinari, è necessaria la richiesta di almeno tre associati ordinari da presentarsi nelle mani del Consiglio Direttivo con la consegna degli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
Ogni associato nell’Assemblea ha diritto di voto; ha diritto di ricevere informazioni sull’attività esecutiva; ha diritto di partecipare all’attività organizzativa, nonché di rifiutarsi; ha diritto di candidarsi alle cariche dell’Associazione; ha diritto di recedere senza preavviso dall’Associazione o con congrua comunicazione dalle cariche ricoperte.

Art. 5
La qualità di associato può venire meno per i seguenti motivi:
  1. Recesso dell’associato
  2. Mancato versamento, nel termine previsto, della quota associativa
  3. Motivi di indegnità accertata dall’Assemblea, la quale, con mozione presentata dieci giorni prima della delibera (a meno che l’Assemblea non stabilisca diversamente, ma con decorrenza non inferiore ai tre giorni), a firma di almeno tre associati, con voto favorevole  di quattro associati su cinque, escluso l’interessato, decide per l’estromissione dell’associato.Sono da considerarsi motivi di indegnità qualunque fatto, condotto con colpa grave o dolo, che sia volto a menomare l’esistenza o l’efficienza dell’Associazione, in maniera permanente o momentanea. Tra questa ipotesi sono compresi i fatti lesivi del patrimonio e le violazioni ai “Principi fondamentali” del presente statuto.
    Il Consiglio direttivo preso atto: della richiesta di recesso, decorrenza del termine ai fini dei versamenti, della delibera assembleare, ne dà comunicazione agli associati.

SEZ. II – Associati fruitori-

Art. 5 bis

Gli associati fruitori sono coloro che hanno aderito all’associazione condividendone i fini e presupposti; pur essendo parte integrante dell’associazione, hanno deciso, liberamente e senza condizioni, di non comporre l’Assemblea.
L’adesione all’associazione degli associati fruitori è a tempo determinato per la durata dell’anno solare. Anche tale categoria è chiamata a corrispondere una quota di iscrizione, stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
Contestualmente all’atto di adesione il richiedente è chiamato al versamento della quota d’iscrizione, inoltre, viene invitato a prendere visione dello statuto, in particolare del cap I sez. II dello stesso. La quota versata non sarà restituita. Decorso l’anno d’iscrizione, se non c’è stata richiesta di rinnovo, si perde automaticamente la qualità di associato. Qualora si addivenga, solo in un secondo momento, all’ipotesi dell’art 5 ter., la somma annuale versata sarà sottratta alla quota associativa di cui all’art. 3.
Tale categoria di associati ha diritto di ricevere informazioni sull’attività esecutiva ed organizzativa. Viene persa la qualità di associato nelle ipotesi dell’art. 5 n° 1 e 3 fin quando compatibili.
Tali associati sono sottoposti ad un trattamento economico differente da quello degli associati ordinari.

Art. 5 ter

Gli associati fruitori possono decidere in qualsiasi momento, liberamente e senza impedimenti, di acquisire lo status di associato aggiunto con tutti i diritti e doveri che ne derivano. E’ sufficiente in tal proposito una richiesta formale da presentarsi nelle mani del Consiglio Direttivo in funzione di Ufficio di Segreteria. Il Consiglio non potrà mai opporsi a tale richiesta.


CAPO II  -DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI ORDINARI-

Art. 6

L’Assemblea degli associati ordinari è l’organo sovrano dell’Associazione; hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati ordinari.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria con data fissata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro l’ultima settimana di marzo, salvo diversa decisione dell’Assemblea ma mai oltre il 7 giugno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo. Per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali sarà osservata la procedura prevista all’art.11.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo su richiesta:

Il Consiglio Direttivo, ricevuta richiesta di convocazione e presentatigli i relativi argomenti da inserire nell’ordine del giorno, fisserà la data, il luogo e l’ora della convocazione e ne darà a sua cura comunicazione per mezzo di posta elettronica a tutti gli associati ordinari almeno 12 ore prima dell’ultima modifica dell’ordine del giorno. Nel caso in cui la richiesta provenga dal Tesoriere ai sensi dell’art. 18, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea entro 3 giorni.
L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo (o dal Tesoriere limitatamente alle ipotesi dell’art. 15) in presenza di fatti di estrema e provata urgenza o necessità, tali da mettere in pericolo l’attività dell’Associazione; la convocazione, in tal caso, non è soggetta al rispetto delle formalità al comma precedente. Nell’Assemblea straordinaria potranno essere discusse e deliberate solo le materie che ne hanno giustificato la convocazione e, comunque, tali delibere dovranno essere sempre convalidate entro 15 giorni dall’Assemblea ordinaria a pena di inefficacia.

Art. 7

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo incaricato dallo stesso Presidente.
La riunioni assembleari sono di regola a porte aperte. Il Presidente, sentiti gli associati, può escludere la presenza di pubblico.
Nell’Assemblea si discute degli argomenti all’ordine del giorno; è ammessa la discussione di tutte quelle materie attinenti o consequenziali a quelle indicate nell’ordine.
L’ordine del giorno può essere integrato in qualsiasi momento nel corso dell’assemblea, ma è necessaria l’unanimità dei presenti e il voto favorevole del Presidente, che valuterà l’opportunità dell’inserimento della materia anche in riferimento agli associati assenti.

Art. 7 bis
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Art. 8

L’Assemblea ordinaria è convocata regolarmente nel rispetto degli artt. 6 e 7 e se sono presenti in prima convocazione la metà arrotondata per eccesso degli associati ordinari; in mancanza di tale quorum costitutivo, l’Assemblea sarà riconvocata regolarmente, a cura del Consiglio Direttivo, non prima di 5 giorni e con il medesimo ordine del giorno, indipendentemente dal numero degli intervenuti. Il quorum costitutivo deve sussistere in tutte le delibere. Tale comma non si applica in caso di assemblea straordinaria.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, salvo diversa disposizione dello Statuto.
Le delibere vanno iscritte a verbale a pena di nullità ed ordinate per numero e data a cura del Presidente. Nel verbale va altresì indicato ogni elemento ritenuto utile dal Presidente o dagli associati. Il verbale è custodito dal Presidente, che ne è responsabile.
La delibere prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 8 bis

Il voto in assemblea ordinaria, ai fini della approvazione delle delibere, può essere espresso per mezzo delega, dall’associato ordinario che vi abbia interesse.
I deleganti non vengono conteggiati ai fini dei quorum costitutivi.


CAPO III  -DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-

Art. 9

Il Consiglio direttivo è l’organo dell’Associazione che ha il compito di porre in essere l’attività amministrativa ed esecutiva; le sue attività e decisioni sono in rapporto di strumentalità alle delibere assembleari ed ai dettami dello Statuto.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

Il Consiglio direttivo svolge anche compiti di Ufficio di Segreteria a disposizione di tutti gli associati o di terzi, per tutte le questioni che riguardano l’assistenza, l’informazione e l’organizzazione, rientranti nelle finalità dell’Associazione.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 10

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri e tra questi è compreso il Presidente.
Senza formalità si riunisce e decide sempre a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente; le decisioni vanno iscritte a verbale a pena di nullità ed ordinate per numero e data a cura del Presidente. Il verbale è custodito dal Presidente che ne è responsabile.
Il Consiglio e i suoi componenti sono tenuti ad informare l’Assemblea, o qualsiasi associato che ne faccia richiesta, sia sulle attività svolte sia sulle modalità con cui intende svolgerle.

Art. 11

I consiglieri vengono eletti dall’Assemblea e rimangono in carica 1 anno (salvo i casi di responsabilità) o, comunque, fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, fissata di regola entro l’ultima settimana di marzo. I consiglieri sono rieleggibili.
In caso di rinuncia, estromissione, recesso o revoca, colui che sarà nominato nella prima assemblea ordinaria, rimarrà in carica fino alla scadenza cui sarebbe incorso colui che è stato sostituito.Già dal 10 marzo, ed entro 10 giorni dall’assemblea, chiunque sia interessato può presentare al Tesoriere per iscritto, con data, firma e sottoscrizione del ricevente la propria candidatura. La data della convocazione è fissata almeno 15 giorni prima dal Consiglio Direttivo uscente nel rispetto dell’art. 6 quarto comma. Il candidato può sempre ritirare la propria candidatura.Ai fini della nomina ogni associato possiede cinque voti con cui indicherà la propria composizione ideale del Consiglio direttivo assegnando un voto per ciascun candidato; i candidati hanno a disposizione quattro voti e non possono esprimere voto a proprio favore. Il voto è palese.Saranno nominati consiglieri coloro che hanno ottenuto i maggiori voti. A parità di voti è eletto chi ha ricoperto la carica in passato per più tempo, a parità, il più anziano.

Art. 12

Di fronte al mancato rispetto delle delibere assembleari, dovuto a colpa, dolo o incapacità, su proposta di almeno tre associati da presentarsi almeno 10 giorni prima del voto in assemblea, con voto di 4 associati su 5, vi sarà revoca del mandato del consigliere. Il consigliere così revocato non potrà presentare candidatura per la medesima carica nella successiva nomina. Se il consigliere è il Presidente si osserveranno le disposizioni previste dall’art.15.


CAPO IV  -DEL PRESIDENTE-

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
A tal fine può dar vita a prassi che avranno validità solo se praeter o secundum Statuto, delibere assembleari o decisioni del Consiglio.

Art. 14

Il Presidente è eletto subito dopo la nomina del Consiglio direttivo tra i membri di questo che ne facciano richiesta.
Ciascun associato ha un solo voto a disposizione, escluso l’interessato. Sarà eletto chi ottiene più voti, a parità chi ha ricoperto in passato la carica per più tempo, in mancanza, chi ha ricoperto in passato la carica di membro del Consiglio più a lungo, in mancanza, il più anziano.
Nei casi di vacanza del Presidente per rinuncia, estromissione, recesso o revoca, le funzioni del Presidente saranno attribuite, in attesa della nomina sostitutiva dell’Assemblea, al consigliere che in passato ha ricoperto la carica più a lungo, in mancanza, al più anziano.

Art. 15

Il Presidente è chiamato a far rispettare lo Statuto nonché le delibere assembleari. Si esonera da responsabilità portando a conoscenza dell’Assemblea i fatti o atti contrari alle norme statutarie o assembleari.
Qualora non ottemperi tale obbligo per colpa o dolo, su mozione di almeno tre associati da presentare al Consiglio direttivo, viene chiamato a rispondere in assemblea; questa è fissata dal Consiglio almeno 10 giorni prima. La mozione è accolta con voto favorevole di 4 associati su 5. Il Presidente così revocato non potrà ricoprire la carica di consigliere per 2 anni dal giorno della delibera di revoca.


CAPO V  -DEL TESORIERE-

Art. 16

Il Tesoriere è l’organo dell’Associazione chiamato alla gestione della tesoreria dell’Associazione.
Il Tesoriere possiede la cassa e gli altri titoli appartenenti al patrimonio dell’Associazione. Altresì detiene le scritture necessarie alla descrizione dei movimenti patrimoniali in uscita e in entrata. Ogni intervento sul patrimonio dell’Associazione deve essere comunicato al Tesoriere che, personalmente, provvederà all’annotazione nelle relative scritture.
Il Tesoriere è tenuto a far visionare periodicamente le scritture al Consiglio direttivo e a collaborare con questo alla vigilia della redazione del bilancio consuntivo; in più è tenuto ad esibire le scritture all’Assemblea in caso di richiesta.
Le scritture sono tenute con diligente cura e non possono essere conosciute da terzi non autorizzati dalla legge dello Stato italiano, salvo delibera dell’Assemblea. Il Tesoriere è responsabile dell’integrità e della correttezza delle scritture, del regolare mantenimento della cassa e ne risponderà per dolo o per colpa ai sensi dell’art. 5 comma primo n° 3.

Art. 17

Il Tesoriere, che non può ricoprire la carica di Consigliere, è nominato subito dopo l’elezione del Presidente tra gli associati ordinari che ne facciano richiesta. Resta in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo.
L’incarico di tesoriere può essere revocato in qualsiasi momento a maggioranza dagli associati ordinari.
In caso di rinuncia, estromissione recesso o revoca (qualora l’Assemblea non possa immediatamente provvedere) sarà momentaneamente sostituito al Tesoriere un associato, incaricato dal Consiglio direttivo, che avrà un mandato non superiore ai 30 giorni, termine entro il quale l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina, come stabilito ai sensi del primo comma del presente articolo; la durata di tale incarico di sostituzione sarà identica a quella in cui sarebbe incorso il tesoriere sostituito. Il nuovo Tesoriere è tenuto a controllare l’attività svolta dall’associato nominato dal Consiglio direttivo, qualora sussistesse.

Art. 18

Il Consiglio direttivo nella sua attività strumentale all’Assemblea, conformemente al dettato dell’Art. 9, può decidere di impegnare il patrimonio dell’Associazione per l’espletamento delle diverse attività e competenze; nell’eventualità che tali impegni finanziari eccedano i dettami programmati o indirizzati dall’Assemblea, è necessario che il Consiglio chieda l’autorizzazione al Tesoriere.
Il Tesoriere, valutato il contenuto delle delibere, se la cifra è inferiore al 30% del massimo stabilito dall’Assemblea per quella competenza o attività, è obbligato ad autorizzare la spesa con riserva di comunicazione e a sua discrezione deciderà se demandare tempestivamente la convocazione dell’Assemblea ai sensi dell’Art. 6 quarto comma. Qualora opti per la soluzione negativa, sarà obbligato a rendere noto quanto avvenuto nella prima convocazione utile attraverso una relazione scritta da addurre a verbale. L’Assemblea, qualora sia convocata ai sensi dell’Art. 6 quarto comma, deciderà l’opportunità della decisione del Consiglio e se questo ha già sostenuto la spesa prenderà le opportune decisioni.
Se l’impegno del Consiglio è superiore al 30% del massimo stabilito dall’Assemblea per quella competenza o attività, il Tesoriere, ricevuta la richiesta, valuterà le delibere assembleari e l’importanza della spesa, di conseguenza a sua discrezione deciderà se negare l’autorizzazione o fare richiesta tempestiva di convocazione dell’Assemblea in conformità  all’Art. 6 quarto comma.

Le richieste di convocazione ai sensi dell’Art. 6 quarto comma vanno fatte entro 12 ore dalla richiesta di autorizzazione.

CAPO VI  -DEGLI ORGANI AUSILIARI-

Art. 19

Il Consiglio Direttivo può all’occorrenza dare vita a organi ausiliari per lo svolgimento di attività che, per loro natura, non potrebbero essere svolte dagli organi tipici dell’Associazione.
Sono Commissioni quegli organi che, composti esclusivamente da associati ordinari, si adoperano, nel rispetto dello Statuto, al raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Consiglio direttivo o dall’Assemblea.
Sono Comitati quegli organi che, composti non esclusivamente da associati ordinari, si adoperano, nel rispetto dello Statuto, al raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Consiglio direttivo o dall’Assemblea. Alla direzione dei comitati possono essere posti solo associati ordinari, il compito dei Direttori è di collegare il Comitato all’Assemblea, o al Consiglio direttivo.


CAPO VII  -DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-

Art. 20

I bilanci da approvare nei tempi previsti dall’Art. 6 secondo comma, debbono restare a disposizione di tutti coloro i quali abbiano interesse alla loro lettura nei 7 giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione.
All’Associazione è comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione stessa, a meno che non si tratti di rimborsi a spese effettivamente sostenute e approvate preventivamente dagli organi dell’Associazione.

Art. 21

In caso di scioglimento, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità.
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che potesse essere oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale di Chieti.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 22

Le norme del presente Statuto, comprensivo dei principi fondamentali, potranno essere modificate solo dall’Assemblea in seduta ordinaria.
Ai fini della modifica dello statuto è necessaria la presentazione di una proposta di modifica completa in ogni sua parte a firma di 3 associati ordinari su 10. Tale proposta, presentata al Consiglio direttivo, sarà portata a conoscenza di tutti gli associati, nelle forme opportune, almeno 15 giorni prima della assemblea che deciderà della modifica.
L’assemblea sarà validamente riunita se interverranno in prima convocazione 6 associati su 10, in seconda convocazione 5 associati su 10, dalla terza convocazione 4 associati su 10. Tra una convocazione e l’altra non può intercorrere un tempo inferiore ai 7 giorni.
La modifica sarà presa con il voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti.
Gli effetti della modifica valgono solo per il futuro e valgono per tutti gli associati presenti e futuri.
Ai fini della modifica dei principi fondamentali si osservano le disposizioni del presente articolo. Non possono mai essere modificati nello spirito e negli intenti gli artt. 1, 2 e 3.

Sono soci fondatori:


CAPO VIII  -DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE-

Lett. A

Le norme del presente capo non sono applicabili per analogia.
La loro validità sarà limitata al periodo intercorrente tra la fondazione dell’Associazione e la prima assemblea ordinaria ex art. 6 secondo comma.
I principi fondamentali restano applicabili fin quando compatibili.

Lett. B

Il regime statutario degli associati resta applicabile in tutte le sue parti, a meno che il Consiglio direttivo non deroghi espressamente. I diritti fondamentali degli associati restano salvi.

Lett. C

Sono nominati consiglieri gli associati fondatori.



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